La nostra Costituzione accoglie
in pieno questa concezione del lavoro e ne parla nei Principi Fondamentali ( artt.
1 - 3 - 4: pag. 20). Inoltre con gli artt.
dal 35 al 40 (pagg. 24 e 25) regola i cosiddetti rapporti economici di lavoro
(favorire e proteggere il lavoro, garantire equità della retribuzione, i
diritti della donna lavoratrice e dei cittadini più deboli, i diritti
sindacali); mentre negli artt. dal 41 al 47 (pagg. 25 e 26) si occupa dei
rapporti economici “d’impresa”.
L’economia comprende anche
l’attività di produrre/fornire beni che
servono a soddisfare i bisogni dei cittadini: beni materiali e servizi. La
produzione/fornitura di questi beni non riguarda solo gli imprenditori privati,
ma anche lo Stato, al quale è affidato il compito di contribuire al benessere
dei cittadini finanziando lavori ed attività economiche nell’interesse della
collettività ( ad esempio costruzione di strade, scuole, acquedotti, ospedali)
e fornitura di servizi: scuola sanità….
Art. 33 = l’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento. ecc.
Nel primo comma dell’Art. 33 è
presente un’affermazione generale di grandissima importanza: non devono e non
possono esserci interferenze di alcun genere alla libertà di espressione nel
campo dell’arte e della scienza, perché si tratta di due particolari aspetti
della libertà di pensiero dell’uomo (art. 21 – pag. 22).
La libertà si estende anche
all’insegnamento di arte e scienza: ciò significa anche, tra l’altro, che il
compito dello Stato di istruire non può essere perseguito imponendo
determinate concezioni culturali e/o filosofiche.
Art. 34 = la mancanza di istruzione è uno degli ostacoli che la Repubblica deve
rimuovere per agevolare lo sviluppo e l’uguaglianza di tutti i cittadini.