mercoledì 8 gennaio 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 7


La nostra Costituzione accoglie in pieno questa concezione del lavoro e ne parla nei Principi Fondamentali ( artt. 1 - 3 -  4: pag. 20). Inoltre con gli artt. dal 35 al 40 (pagg. 24 e 25) regola i cosiddetti rapporti economici di lavoro (favorire e proteggere il lavoro, garantire equità della retribuzione, i diritti della donna lavoratrice e dei cittadini più deboli, i diritti sindacali); mentre negli artt. dal 41 al 47 (pagg. 25 e 26) si occupa dei rapporti economici “d’impresa”.
L’economia comprende anche l’attività di produrre/fornire beni che servono a soddisfare i bisogni dei cittadini: beni materiali e servizi. La produzione/fornitura di questi beni non riguarda solo gli imprenditori privati, ma anche lo Stato, al quale è affidato il compito di contribuire al benessere dei cittadini finanziando lavori ed attività economiche nell’interesse della collettività ( ad esempio costruzione di strade, scuole, acquedotti, ospedali) e fornitura di servizi: scuola sanità….
La Costituzione inoltre agli artt. 33 – 34 (pag. 24) affronta il tema dell’istruzione nei suoi vari aspetti, partendo da un principio (art. 9: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e culturale della Nazione” – pag. 21) che è alla base dell’istruzione: il valore della cultura, cioè l’insieme delle conoscenze che vengono trasmesse da una generazione ad un’altra e che ogni persona acquisisce crescendo, fin da bambino.
La Costituzione italiana affida alla Scuola il compito di istruire ed educare i futuri cittadini. Si tratta di un impegno di fondamentale importanza per la vita della Nazione: un popolo di ignoranti è certamente destinato ad un futuro privo di libertà e di sottosviluppo.
Art. 33 = l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. ecc.
Nel primo comma dell’Art. 33 è presente un’affermazione generale di grandissima importanza: non devono e non possono esserci interferenze di alcun genere alla libertà di espressione nel campo dell’arte e della scienza, perché si tratta di due particolari aspetti della libertà di pensiero dell’uomo (art. 21 – pag. 22).
La libertà si estende anche all’insegnamento di arte e scienza: ciò significa anche, tra l’altro, che il compito dello Stato di istruire non può essere perseguito imponendo determinate concezioni culturali e/o filosofiche.
Art. 34 = la mancanza di istruzione è uno degli ostacoli che la Repubblica deve rimuovere per agevolare lo sviluppo e l’uguaglianza di tutti i cittadini.