martedì 28 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 12. L'articolo 139 della Costituzione della Repubblica Italiana


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.


Che cosa significa? 
Dalla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia è una Repubblica e non più una monarchia. La forma di governo non è modificabile.
La dottrina interpreta l’art. 139 utilizzando due letture: la prima ritiene che l’articolo riguardi il divieto a ristabilire un «principio dinastico» per la nomina del Capo dello Stato, in altre parole, la carica di Presidente della Repubblica non può diventare ereditaria.
La seconda – approvata anche dalla Corte costituzionale – sostiene che l’art. 139 «sancisce la non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano» in quanto questo rappresenta «la naturale, conseguente strutturazione ed organizzazione del principio democratico».

La Corte costituzionale, in due diverse sentenze (1146/1988 e 366/1991), ha affermato: “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”. Tra questi principi vi è la forma dello Stato e i “valori supremi” (quindi, possiamo immaginare l'uguaglianza, la libertà e la democrazia) sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questo vincolo, in un contesto come quello attuale che crede nella democrazia come miglior forma di governo, non appare un eccesso di rigidità della Costituzione, ma una cautela (che doveva essere particolarmente apprezzata dai sostenitori della Repubblica subito dopo il referendum che nel 1946 decretò la fine della monarchia).