venerdì 20 novembre 2020

EDUCAZIONE CIVICA 2^: Esercizio delle Funzioni Pubbliche e Organizzazione dello Stato, 1

 

Esercizio delle Funzioni Pubbliche

 

Tre sono le principali funzioni pubbliche:

 

-          funzione legislativa che consiste nel fare le leggi contenenti le norme giuridiche che regolano la cita associata

-          funzione esecutiva, o di governo, che consiste nel dare esecuzione alle leggi e amministrare, cioè dirigere le attività pubbliche

-          funzione giudiziaria, che consiste nell’emettere giudizi in caso di liti e processi, basandosi sulla legge.

 

Questi tre “poteri” sono sempre distinti negli Stati di diritto (fondamento di questa forma di Stato è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse libertà dell'uomo; il concetto dello Stato di diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta). Lo scopo è impedire che si affermi nello Stato un unico organismo di potere.

 

La funzione legislativa spetta allo Stato e alle Regioni (Titolo V della Costituzione): per lo Stato tale funzione è esercitata dal Parlamento; per le Regioni dal Consiglio Regionale.

 

La funzione esecutiva spetta sia al Governo Centrale sia ai Comuni. Questi ultimi hanno molte competenze: essendo gli enti territorialmente più piccoli, i Comuni sono anche quelli più vicini alla vita della collettività e, quindi, in grado di soddisfare meglio ai bisogni dei cittadini. Ad ogni modo, tutti gli enti, dalle Province (anche se queste sono in fase di revisione o addirittura di abolizione per i costi inutili che determinano e le competenze ridotte) allo Stato, possono svolgere funzioni amministrative. A dare esecuzione alle leggi e a gestire i servizi pubblici è la Pubblica Amministrazione (PA), cioè l’apparato che organizza e gestisce le funzioni pubbliche. Essa è lo strumento principale con cui il Governo guida il Paese e ogni suo organo, Ufficio o ente dipende da un Ministero che ne coordina le attività. Molte funzioni dell’amministrazione sono, però, svolte da organi politici locali: il Sindaco per il Comune, il Presidente della Provincia, la Giunta Regionale e il suo Presidente.

 

La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura. Per dare garanzie che i suoi giudizi non siano influenzati o emessi da altri, la Magistratura è un potere indipendente da ogni altro centro di potere; è sottoposta soltanto alla Costituzione e alle leggi dello Stato ed è governata da un organismo indipendente, presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

 

Organizzazione dello Stato (Parte Seconda della Costituzione)

 

Lo Stato è il principale degli enti pubblici che costituiscono la Repubblica.

Per svolgere le funzioni che gli spettano, lo Stato è dotato di un “apparato” organizzativo, previsto e regolato dalla Costituzione nella sua Parte Seconda .

Al vertice di questo apparato vi sono:

-          il Parlamento  (Camera dei Deputati, attualmente 630 membri, e Senato della Repubblica, attualmente 315 membri)

-          il Governo

-          il Presidente della Repubblica.

 

Il lavoro di questi tre organi procede in modo coordinato ed essi si controllano l’un l’altro (è questo, cioè il reciproco controllo, il fondamento di ogni moderna Costituzione, a partire dalla Magna Charta del 1215).

Autonomo rispetto agli altri poteri dello stato è, invece, la Magistratura, che risponde solo al vincolo di obbedienza alla legge.

 

Il Parlamento

 

Il Parlamento è eletto e/o rinnovato tramite elezioni politiche e rimane in carica per un periodo di cinque anni (legislatura), eccetto il caso di elezioni anticipate a causa delle dimissioni del governo.

Il Parlamento è al centro del sistema costituzionale italiano, ed è perciò che la nostra Repubblica è definita Repubblica Parlamentare.

Il Parlamento è il luogo della democrazia e l’organo più importante del sistema politico italiano, perché è l’espressione diretta della volontà dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti.

I compiti fondamentali del Parlamento sono quelli di elaborare e approvare le leggi e di controllare l’azione del Governo, al quale può concedere il proprio consenso, se approva le sue scelte politiche, o togliere la fiducia, se non le approva. Inoltre, il Parlamento elegge, in seduta congiunta dei due rami, il Presidente della Repubblica.

Ha, poi, funzione di inchiesta: attraverso le commissioni di inchiesta, il Parlamento indaga su fatti particolarmente gravi (es. terrorismo, servizi segreti, mafia, etc.) e su eventuali responsabilità di enti e istituzioni.

Infine, ha funzione di revisione costituzionale: mediante procedure piuttosto complesse, il Parlamento può approvare modifiche della Costituzione.

 

Il Governo

 

Il Governo è l’organo del potere esecutivo; ha il compito di far eseguire le leggi approvate dal  Parlamento e di agire in nome dello Stato, dirigendo la vita politica, economica e amministrativa della Nazione.

E’ formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o Primo Ministro o Capo del Governo o Premier, con un barbarismo inglese) e dai Ministri Segretari di Stato, che, insieme, formano il Consiglio dei Ministri.

 

Come nasce e come “cade” il Governo

A conclusione delle elezioni politiche, il Presidente della Repubblica affida l’incarico di formare il nuovo Governo ad un esponente politico, generalmente il più rappresentativo della forza politica che ha vinto le elezioni (non necessariamente un parlamentare), indicatogli dai rappresentanti dei gruppi politici che siedono in Parlamento, dopo averli consultati (consultazioni). Il Presidente incaricato sottopone a i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento il programma politico che intende seguire e la lista dei Ministri da lui scelti. Qualora le “esplorazioni” abbiano esito negative, il Presidente incaricato “rimette” il mandato nella mani del Capo dello Stato, che dà avvio ad un nuovo “giro” di consultazioni.

Se, invece, l’esplorazione ha successo, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Presidente della Repubblica. Successivamente il Governo si presenta davanti al Parlamento per ottenere il voto di fiducia (deve ottenere l’approvazione di metà più uno dei parlamentari presenti) sulla base del programma politico e della sua formazione. Se mantiene la fiducia continua a governare o fino alla fine della “legislatura” o fino al momento in cui gli viene tolta la fiducia o si dimette.

In quest’ultimo caso il Presidente della Repubblica può ricercare un altro Presidente incaricato, ma, se la ricerca non dà esiti positivi, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni politiche.