Esercizio delle Funzioni
Pubbliche
Tre sono le principali funzioni
pubbliche:
-
funzione
legislativa che consiste nel fare le leggi contenenti le norme giuridiche
che regolano la cita associata
-
funzione
esecutiva, o di governo, che consiste nel dare esecuzione alle leggi e
amministrare, cioè dirigere le attività pubbliche
-
funzione
giudiziaria, che consiste nell’emettere giudizi in caso di liti e processi,
basandosi sulla legge.
Questi tre “poteri” sono sempre
distinti negli Stati di diritto (fondamento di
questa forma di Stato è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse libertà dell'uomo; il concetto dello Stato di
diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se
stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta). Lo scopo è impedire
che si affermi nello Stato un unico organismo di potere.
La funzione legislativa spetta allo Stato e alle Regioni (Titolo V
della Costituzione): per lo Stato tale funzione è esercitata dal Parlamento;
per le Regioni dal Consiglio Regionale.
La funzione esecutiva spetta sia al Governo Centrale sia ai Comuni.
Questi ultimi hanno molte competenze: essendo gli enti territorialmente più
piccoli, i Comuni sono anche quelli più vicini alla vita della collettività e,
quindi, in grado di soddisfare meglio ai bisogni dei cittadini. Ad ogni modo,
tutti gli enti, dalle Province (anche se queste sono in fase di revisione o
addirittura di abolizione per i costi inutili che determinano e le competenze
ridotte) allo Stato, possono svolgere funzioni amministrative. A dare
esecuzione alle leggi e a gestire i servizi pubblici è la Pubblica Amministrazione (PA), cioè l’apparato che organizza e
gestisce le funzioni pubbliche. Essa è lo strumento principale con cui il
Governo guida il Paese e ogni suo organo, Ufficio o ente dipende da un
Ministero che ne coordina le attività. Molte funzioni dell’amministrazione
sono, però, svolte da organi politici locali: il Sindaco per il Comune, il
Presidente della Provincia, la Giunta
Regionale e il suo Presidente.
La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura. Per dare
garanzie che i suoi giudizi non siano influenzati o emessi da altri, la Magistratura è un
potere indipendente da ogni altro centro di potere; è sottoposta soltanto alla
Costituzione e alle leggi dello Stato ed è governata da un organismo
indipendente, presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura
(CSM).
Organizzazione dello Stato (Parte
Seconda della Costituzione)
Lo Stato è il principale degli
enti pubblici che costituiscono la Repubblica.
Per svolgere le funzioni che gli
spettano, lo Stato è dotato di un “apparato” organizzativo, previsto e regolato
dalla Costituzione nella sua Parte Seconda .
Al vertice di questo apparato vi
sono:
-
il Parlamento (Camera
dei Deputati, attualmente 630 membri, e Senato della Repubblica, attualmente 315 membri)
-
il Governo
-
il Presidente
della Repubblica.
Il lavoro di questi tre organi
procede in modo coordinato ed essi si controllano l’un l’altro (è questo, cioè il reciproco controllo, il
fondamento di ogni moderna Costituzione, a partire dalla Magna Charta del 1215).
Autonomo rispetto agli altri
poteri dello stato è, invece, la Magistratura, che risponde solo al vincolo di
obbedienza alla legge.
Il
Parlamento
Il Parlamento è eletto e/o
rinnovato tramite elezioni politiche
e rimane in carica per un periodo di cinque anni (legislatura), eccetto il caso di elezioni anticipate a causa delle
dimissioni del governo.
Il Parlamento è al centro del
sistema costituzionale italiano, ed è perciò che la nostra Repubblica è
definita Repubblica Parlamentare.
Il Parlamento è il luogo della
democrazia e l’organo più importante del sistema politico italiano, perché è
l’espressione diretta della volontà
dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti.
I compiti fondamentali del
Parlamento sono quelli di elaborare e approvare le leggi e di controllare
l’azione del Governo, al quale può concedere il proprio consenso, se approva le
sue scelte politiche, o togliere la fiducia, se non le approva. Inoltre, il
Parlamento elegge, in seduta congiunta dei due rami, il Presidente della
Repubblica.
Ha, poi, funzione di inchiesta:
attraverso le commissioni di inchiesta,
il Parlamento indaga su fatti particolarmente gravi (es. terrorismo, servizi
segreti, mafia, etc.) e su eventuali responsabilità di enti e istituzioni.
Infine, ha funzione di revisione costituzionale: mediante
procedure piuttosto complesse, il Parlamento può approvare modifiche della
Costituzione.
Il
Governo
Il Governo è l’organo del potere
esecutivo; ha il compito di far eseguire le leggi approvate dal Parlamento e di agire in nome dello Stato,
dirigendo la vita politica, economica e amministrativa della Nazione.
E’ formato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (o Primo Ministro o Capo del Governo o Premier, con un
barbarismo inglese) e dai Ministri Segretari di Stato, che, insieme, formano il
Consiglio dei Ministri.
Come nasce e come “cade” il
Governo
A conclusione delle elezioni
politiche, il Presidente della Repubblica affida l’incarico di formare il nuovo
Governo ad un esponente politico, generalmente il più rappresentativo della
forza politica che ha vinto le elezioni (non necessariamente un parlamentare),
indicatogli dai rappresentanti dei gruppi politici che siedono in Parlamento,
dopo averli consultati (consultazioni).
Il Presidente incaricato sottopone a i rappresentanti delle forze politiche
presenti in Parlamento il programma politico che intende seguire e la lista dei
Ministri da lui scelti. Qualora le “esplorazioni” abbiano esito negative, il
Presidente incaricato “rimette” il mandato nella mani del Capo dello Stato, che
dà avvio ad un nuovo “giro” di consultazioni.
Se, invece, l’esplorazione ha
successo, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento di
fedeltà alla Repubblica davanti al Presidente della Repubblica. Successivamente
il Governo si presenta davanti al Parlamento per ottenere il voto di fiducia (deve ottenere
l’approvazione di metà più uno dei parlamentari presenti) sulla base del
programma politico e della sua formazione. Se mantiene la fiducia continua a
governare o fino alla fine della “legislatura” o fino al momento in cui gli
viene tolta la fiducia o si dimette.
In quest’ultimo caso il
Presidente della Repubblica può ricercare un altro Presidente
incaricato, ma, se la ricerca non dà esiti positivi, il Presidente della
Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni politiche.